Pubblicata la Legge di conversione del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159.
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale la legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".
Tra le previsioni di maggior rilievo:
• Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto. Prevede che, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato cui può conseguire l’iscrizione alla Lista di Conformità INL, l’Ispettorato disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
• Istituzione del badge di cantiere. Obbliga le imprese operanti in specifici settori a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista da alcune norme vigenti), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
• Rafforzate le sanzioni della patente a crediti in caso di lavoro irregolare, con la previsione che INL possa utilizzare anche le informazioni contenute nel portale nazionale del sommerso.
• Interventi in materia di prevenzione e di formazione. Prevede che INAIL, previo accordo con questo Dicastero, a decorrere dall’anno 2026, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro (da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni), destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con riferimento al RLS, prevede che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico della formazione, nel rispetto del principio di proporzionalità (tenuto conto della dimensione aziendale e del livello di rischio dell’attività svolta). Prevede, inoltre, che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione previste da D.Lgs. n. 81/2008 vengano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma SIISL. Prevede che, entro il 31 dicembre 2026, vengano rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
• Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione. Prevede che con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, adottato (avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali), entro 90 giorni dalla data odierna, vengano individuati al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Inserisce gli infortuni in itinere degli studenti coinvolti nei percorsi di “formazione scuola-lavoro” (ex PCTO) nell’ambito di applicazione della tutela assicurativa INAIL. Prevede che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti i percorsi di formazione scuola-lavoro non possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
• Tracciamento dei mancati infortuni. Prevede che questo Dicastero (d’intesa con INAIL, sentite le parti sociali) adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata della legge, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
• Sorveglianza sanitaria e promozione della salute. Apporta diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e prevede la possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.
Per tutti i dettagli consulta la legge 29 dicembre 2025, n. 198
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