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Pubblicato il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24/05/2025 il nuovo Accordo sulla formazione (approvato il 17 aprile 2025) che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che rappresenta un passo significativo verso l’aggiornamento e l’armonizzazione della formazione obbligatoria per le figure chiave del sistema di prevenzione aziendale (lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro).

A questo link è possibile scaricare il testo definitivo pubblicato in G.U.: nuovo_ASR_rep_59_2025
Le aziende dovranno adeguare i propri programmi formativi alle nuove disposizioni per garantire la conformità normativa e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito elenchiamo i principali contenuti dell’Accordo 2025 sulla formazione per la sicurezza.

Formazione per i datori di lavoro
Secondo il nuovo accordo, la formazione obbligatoria per i datori di lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.
Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa edile svolga anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al corso base di 16+8 ore si aggiungono: un modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore ATECO di riferimento, e diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria.
Nel caso del settore delle costruzioni tale modulo tecnico è di 16 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Formazione per i preposti alla sicurezza
Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore.
Esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.

Formazione generale e specifica per i lavoratori
Per la formazione dei lavoratori è confermata la struttura in 2 parti:
• 4 ore di formazione generale;
• da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:
• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni volta che si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l’attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore a partire dalla data di fine corso indicata nell’attestato.
Il datore di lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori altrimenti rischia di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Formazione per i dirigenti
Per i dirigenti delle imprese edili, l’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.

Formazione per RSPP e ASPP
Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono completare una formazione strutturata su due moduli (A, B) obbligatori (28 ore e 48 ore), con un terzo modulo (Modulo C) di 24 ore per il solo responsabile.
L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza.
La modalità di e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore).

Formazione per i coordinatori per la sicurezza
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore.
Anche in questo caso, l’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri. La modalità di e-learning è consentita per il corso di aggiornamento, mentre per la formazione è concesso solo per il modulo giuridico.

Sicurezza negli ambienti confinati
Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici
L’accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:
• macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
• caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
• carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.

Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi
L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:
• in presenza;
• in videoconferenza sincrona;
• in e-learning;
• in modalità mista.
Le principali indicazioni organizzative riguardano:
• numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
• rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
• registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
• frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
• verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
• predisposizione del progetto formativo secondo le indicazioni vigenti.

Rilascio degli attestati
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi:
• denominazione del soggetto formatore;
• dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
• tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
• modalità di erogazione del corso;
• firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
• data e luogo.
Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati se si frequenta almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.

Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 (formazione per i coordinatori per la progettazione -CSP - e per l’esecuzione dei lavori -CSE) vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell'accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del medesimo.

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