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INL: PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE SULLA PATENTE A CREDITI

A seguito della recentissima pubblicazione in G.U. dell’atteso Decreto 18 settembre 2024 n. 132 – recante il “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che “definisce i diversi profili applicativi” concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti, con attenzione ai soggetti interessati, ai requisiti e alle modalità operative.

Il sistema, come già noto, si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese. Solo coloro che rispettano gli standard di sicurezza e contribuzione possono operare nei cantieri temporanei o mobili.

Vediamo in sintesi gli approfondimenti e chiarimenti della Circolare del INL, che potrete scaricare integralmente al seguente link: INL circolare 4/2024 patente a crediti

I SOGGETTI INTERESSATI

Secondo l’art.27 del D.lgs. 81/08, i soggetti tenuti al possesso della patente sono “le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano ‘fisicamente’ nei cantieri”. Sono, invece, esclusi i soggetti che “effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Si ricorda che ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi “anche le imprese individuali senza lavoratori”.

Si indica poi che “le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.

Il legislatore ha invece escluso dall’ambito applicativo della patente a crediti “le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA”.

I REQUISITI

Ai fini del rilascio della patente “è richiesto il possesso dei seguenti requisiti”:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Si segnala che “non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati”; il legislatore infatti inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione ‘nei casi previsti dalla normativa vigente’. Ad esempio, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Inoltre con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione”.

MODALITA’ OPERATIVE

La patente “è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE”. Il portale sarà attivo dal prossimo 1° ottobre. Mentre le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta “saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione”.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente a crediti “il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF)”.

Il possesso dei seguenti requisiti può essere “oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva “:

- L’iscrizione alla Camera di Commercio e la regolarità contributiva e fiscale (secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000).

- Gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

ATTENZIONE! In caso di falsificazione dei dati o violazione delle autocertificazioni, la patente viene immediatamente revocata e può essere richiesta nuovamente solo dopo 12 mesi.

Il portale, infatti, “in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito”.

Si segnala infine che l’Ispettorato con la circolare ha presentato anche un modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”, utilizzabile in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare n.4 (clicca qui per scaricare l'allegato della circolare: Autocertificazione_requisiti_Patente)

Quindi, FINO AL 31 OTTOBRE 2024:La trasmissione dell' autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”.

Mentre A PARTIRE DAL 1° NOVEMBRE 2024 “non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.

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