Loading color scheme

Whistleblowing: cosa fare entro il 17 dicembre?

Con il decreto legislativo 24/2023 il legislatore italiano ha recepito i principi comunitari riportati nella direttiva UE 2019/1937 che ha introdotto una serie di norme comuni finalizzate a garantire un adeguato livello di protezione ai whistleblowers (segnalatori) pubblici e privati, nell’intento di uniformare le normative degli Stati membri.

Prima di addentrarci nelle disposizioni legislative da implementare entro il 17 dicembre, è doveroso tradurre in italiano l’ennesimo termine inglese che ci viene proposto dalla normativa Europea.

Whistleblowing in italiano lo possiamo tradurre in segnalazione.

L’istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano illeciti o attività fraudolente svolte all’interno della struttura di appartenenza a dei soggetti appositamente incaricati che possono essere interni all’Azienda, oppure esterni (es. ANAC o Autorità giudiziarie). Il D.Lgs. n. 24/2023 rafforza le norme già esistenti, ampliandone la portata. In ambito nazionale, difatti, la materia era disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001 (settore pubblico), e dal D.Lgs. n. 231/2001 (settore privato) in materia di prevenzione dei crimini d’impresa e dalla L. 179/2017. 

Destinatari della norma

Sono tenuti a rispettare la disciplina e sono obbligati a predisporre i canali di segnalazione, i soggetti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori di cui al punto precedente;
- adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Oltre ai soggetti privati si affiancano anche tutti i soggetti che operano nell’ambito Pubblico quali le Amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici organismi di diritto pubblico, etc.

I Segnalatori (whistleblower)

Le persone legittimate ad effettuare una segnalazione (oltre che il personale del settore Pubblico) sono:

  • - i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
  • - i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
  • - i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • - i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • - i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • - gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
  • La segnalazione può avvenire anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, ad esempio, durante le fasi di selezione, ovvero nel corso del periodo di prova o anche successivamente alla risoluzione del rapporto, purché le informazioni riferite alle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto.Tra i whistleblowers si possono annoverare anche i “facilitatori” ossia persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, tra cui colleghi e parenti.

Contenuto delle segnalazioni

Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’organizzazione privata, tra cui illeciti amministrativi, contabili, civile e penali, condotte illecite ai sensi del dlgs 231, ecc.

Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate

In riferimento al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

·  i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;

· le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;

· le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

I canali di segnalazione

Sono previsti diversi canali di segnalazione all’interno della nuova disciplina:

· Canale di segnalazione interna, predisposto da ciascuno dei soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato;

· Canale di segnalazione esterna, predisposto dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) o da altri Enti deputati alla gestione delle segnalazioni “esterne”, a cui si può ricorrere nei casi previsi dall’art. 6 del D.Lgs. 24/2023.

La norma ha dato priorità al canale di segnalazione interna, dal momento che gli enti destinatori della normativa hanno l’obbligo di istituirlo, indicando anche le condizioni in presenza delle quali è, inoltre, possibile anche accedere alla segnalazione esterna.

Oltre a tali canali di segnalazione è possibile, alle condizioni previste, effettuare una c.d. divulgazione pubblica, intesa come azione diretta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, oltre che una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Misure di protezione del segnalante

Lo scopo principale del decreto è tutelare da qualsiasi forma di ritorsione il segnalante. Enti e persone segnalanti (oltre che i facilitatori) non possono subire alcuna ritorsione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L’art. 17 comma4 del decreto riporta, tra le condotte ritorsive, il licenziamento, il mutamento di mansioni, il mancato rinnovo di un contratto a termine, la discriminazione, l’ostracismo, ecc.

Sanzioni

L’ANAC è, altresì, autorizzata a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, ad esempio, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

1. non sono stati istituiti canali di segnalazione;

2. l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.lgs. n. 24/2023;

3. non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

4. sono state commesse ritorsioni;

5. la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;

6. è stato violato l’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Leave your comments

Comments

  • No comments found