Novità su formazione, lavoro agile e DPI: convertito in legge il D.L. 24/2022
Con la legge 19 maggio 2022, n. 52, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, inserita in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2022, sono state apportate delle novità anche in materia di formazione sulla Sicurezza.
Una delle novità più interessanti in materia di salute e sicurezza è quella che riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza e l’equiparazione videoconferenza/formazione in presenza.
Al testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è aggiunto l’articolo 9-bis che si riporta integralmente:
Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
L’intento del legislatore è finalmente chiaro (testo approvato prima alla Camera e successivamente il 18 maggio anche al Senato) e permette agli operatori del settore di fare riferimento, per dimostrare l’equiparazione (con le eccezioni indicate) tra videoconferenza e formazione in aula ad una norma di legge precisa.
Di seguito il link al testo della legge di conversione: Legge 52 del 19/05/2022
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