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Sospensione obbligatoria dell'attività

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 4/2021, detta istruzioni sulla sospensione dell'attività d'impresa a seguito di quanto previsto dal D.L. n. 146/2021 (cd decreto Fiscale), convertito con la legge 215/2021 in vigore dal 21/12/2021, che ha individuato nuove ipotesi di “gravi violazioni” in tema di Sicurezza sul Lavoro.

L'ispettore che, ad es., accerti la mancata redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) dispone la sospensione all'attività d'impresa (fa chiudere l’azienda, in sostanza). Se il DVR non è esibito perché custodito in altro luogo (es. presso il consulente), lo stop è solo rinviato in quanto entro le ore 12:00 del giorno seguente il datore di lavoro potrà esibirlo ed evitare così la sospensione (di seguito il link alla circolare INL 4/2021: Circolare_Inl_04_2021)

Approfondiamo il caso di assenza del DVR.
L'INL precisa, prima di tutto, che il provvedimento di sospensione va adottato solo quando sia constatata la mancata redazione del Dvr. Nelle ipotesi in cui, in sede di ispezione, venga dichiarato che il Dvr è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito (il Dvr, infatti, a norma dell'art. 29, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 va custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi), il provvedimento di sospensione può essere adottato con decorrenza dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, che rappresenterà pure il termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. In tal caso, solo se il Dvr reca una data «certa» antecedente al provvedimento di sospensione, l'ispettore potrà procedere al suo annullamento. La mancata elaborazione del Dvr, inoltre, sarà oggetto di prescrizione obbligatoria. Ai fini della revoca dello stop va esibito il Dvr.


Quali sono nel dettaglio TUTTI i casi in cui l'attività è sospesa? La sospensione è obbligatoria anche in caso di violazione degli obblighi di sicurezza di cui all'allegato I del TUSL (link alla tabellaall.I_violazioni), ed è prevista per 13 gravi violazioni della legge antinfortunistica, cui la conversione ha aggiunto, alle 12 inizialmente previste, la mancata comunicazione alle autorità competenti delle lavorazioni che implicano il rischio di esposizione ad amianto, riferimento che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, ma che è stato ripristinato dalla Legge di conversione n. 215/2021 alla fattispecie 12 bis, per cui è confermata la gravità della mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell'Allegato, analiticamente definiti dalla Circolare n.4/2021 del Direttore nazionale dell'INL (più sopra richiamata e allegata).

 

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