Nomina consulente ADR dal 01/01/2023 - chiarimenti
A partire dal 2019, l’Accordo ADR (acronimo di Agreement for transport of Dangerous goods by Road, Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano “speditori” di merci pericolose su strada.
Dal 1° gennaio 2023, pertanto, diventa obbligatoria la nomina del consulente ADR anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.
E' possibile NON nominare il consulente ADR nei seguenti casi:
• le attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR;
• le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR.
Le attuali esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, si applicano quindi anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Allegati:
• nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti >>>nota MIT 21.12.2022
• D.M. 04 luglio 2000 >>> DM 04.07.2000 esenzioni
• Circolare 14/11/2000 n.A26 >>> circ.14.11.2000
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