Formazione sulla Sicurezza: nuova circolare INL
L'INL, con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, fornisce le prime indicazioni relativamente alle recenti novità introdotte dal D.lgs.81/08, come modificato dal DL 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, per quanto riguarda gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’ Ispettorato precisa che i nuovi obblighi formativi e di aggiornamento in capo a datori di lavoro, dirigenti e preposti, comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (interamente in presenza e con periodicità almeno biennale) non potranno costituire elementi utili ai fini dell’adozione di provvedimenti ispettivi. I nuovi obblighi formativi previsti in capo a Datore di lavoro, Preposti e Dirigenti entreranno in pertanto in vigore solo dopo l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, prevista entro il 30 giugno prossimo.
N.B. In assenza del nuovo accordo Stato Regioni, per la formazione continuano ad applicarsi gli Accordi vigenti.
Molto probabilmente entro il 30 giugno non ci sarà ancora il nuovo Accordo, quindi tale data non comporta in alcun modo l'entrata in vigore di obblighi che sono strettamente legati al nuovo Accordo.
L'obbligo di aggiornamento biennale e di formazione in presenza per i preposti, secondo la circolare in questione, decorre infatti dal nuovo accordo Stato Regioni, che ne definirà le modalità e contenuti, e non dal 30 giugno prossimo (scadenza in alcun modo vincolante!).
Tale nuovo Accordo infatti, dovrà prevedere, tra le altre cose, “l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro”: sarà compito quindi di questo nuovo Accordo definire la formazione obbligatoria per il datore di lavoro. Per dirigenti e preposti esiste già un obbligo formativo e di aggiornamento: per queste figure si continueranno ad applicare le disposizioni tutt’ora vigenti per la formazione, in attesa del nuovo Accordo predetto.
Diversamente, per quanto concerne gli obblighi di addestramento, l’INL sottolinea che i contenuti obbligatori dell'art. 37, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, trovano immediata applicazione. L’addestramento consiste in attività che prevedono prove pratiche per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale o l’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, in entrambi i casi impartita da persona esperta sul luogo di lavoro.
Tali obblighi – come precisa l’INL – trovano immediata applicazione anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in “apposito registro informatizzato“ in cui verranno registrate le attività svolte a partire dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della l. 215/2021).
Di seguito il link alla circolare:Circolare_INL_16.02.2022
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